La tutela dell’interesse preminente del figlio minorenne a una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori deve guidare il giudice nella scelta del relativo regime di affido, collocamento e visita. Questa garanzia resta, comunque, soddisfatta quando viene autorizzato il trasferimento del figlio minorenne presso il genitore collocatario; il riconoscimento della relazione con l’altro genitore troverà luogo nei contenuti ampliativi e nelle forme alternative dei tempi di frequentazione con il figlio rispetto a quelle godute nel passato.
il Giudice può autorizzare il trasferimento del figlio minorenne lontano dal padre se in un’altra città, o persino in un’altra regione, la madre abbia maggiori possibilità di trovare un lavoro, ritenendo corretto il bilanciamento degli interessi operato dai Giudici di merito perché tutelante il predetto interesse, strettamente correlato a quello della madre collocataria e determinante un sacrificio accettabile delle prerogative paterne.
Cass. civ., sez. I., ord. 14 febbraio 2022, n. 4796