L’ex coniuge, che voglia far valere quale circostanza sopravvenuta – legittimante ex articolo 9 della legge 898/70, e successive modifiche, l’incremento dell’assegno divorzile – il venir meno del contributo alle spese dell’abitazione in cui conviveva con il figlio, deve allegare e provare l’esistenza di detto contributo, non valendo in tal senso la mera revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne nella sopravvenuta sua autosufficienza e tanto nella finalità assolta dall’assegno di mantenimento che serve ad assicurare, la cura, l’educazione e l’istruzione, le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio, la cui autonomia di contenuto, per essere vinta, in fatto, abbisogna di prova
Cass. civile ordinanza 7665, sezione Sesta – 1 del 09-03-2022