Durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli articoli 143 e 316-bis, primo comma, del codice civile. I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’articolo 143 del codice civile, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita. Il diritto del coniuge non proprietario di ottenere una indennità, ai sensi dell’articolo 1150 del codice civile, per le migliorie apportate all’abitazione familiare di proprietà esclusiva dell’altro può essere escluso laddove tali spese siano state eseguite per il soddisfacimento di bisogni familiari.
Tribunale Bergamo, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2022, n. 270