chi è unito civilmente a un’altra persona dello stesso sesso può utilizzare i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 o il congedo straordinario regolato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 per assistere non solo il partner (com’era stato ritenuto sino ad oggi), ma anche i parenti e affini di quest’ultimo e viceversa.
La circolare si riferisce solo ai lavoratori del settore privato, ma le nuove disposizioni si applicano in analogia anche nel settore pubblico, con la particolarità che gli interessati devono inviare le domande all’amministrazione di appartenenza e non all’istituto di previdenza.
Fermo restando il principio del referente unico, il diritto ad usufruire dei permessi (di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92) per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Inps circolare n. 26 del 16.2.2022