Ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell’entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi in quanto trattasi di criterio ulteriore non previsto dall’art. 5, L. n. 898 del 1970.
Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6105.