L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Affinchè il mancato riconoscimento costituisca un illecito occorre che vi sia in capo al genitore la consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento ovvero reiterate richieste d’aiuto e d’intervento rivolte dall’altro genitore, che depongo a favore della piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità sebbene si sia attesa con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale.
Tribunale Monza, sentenza, 9 febbraio 2022, n. 301