In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista della L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. b), quando difetti l’assenso dell’altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, sicchè non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4799.