nell’accertamento della capacità reddituale e patrimoniale del soggetto, ai fini della determinazione degli assegni dovuti a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e del coniuge, assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell’obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico o, comunque, apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti.
La valutazione dei benefici derivanti dalle elargizioni, anche cospicue, di denaro, ripetutamente effettuate dai genitori del coniuge in favore di quest’ultimo, trova a sua volta conforto nel principio, anch’esso enunciato dalla Corte, secondo cui, ai fini dell’accertamento delle risorse economiche dell’obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato.
Corte di Cassazione, Ordinanza del 14 gennaio 2022, n. 1129