Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che nega al coniuge richiedente l’assegno divorzile dovendosi ritenere che il l giudizio sul riconoscimento del contributo economico debba essere effettuato ed espresso all’esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, oltre che dei compiti di cura della prole, che nel caso del minore affetto da una seria patologia devono essere ritenuti particolarmente impegnativi.
Cass. civile ordinanza 4381, sezione Sesta – 1 del 10-02-2022