Annullata la sentenza che revoca l’assegno di mantenimento a carico dell’obbligato sul rilievo della clausola contenuta nell’accordo consensuale omologato, che attribuiva l’assegno al coniuge beneficiario per «un tempo limitato al superamento dell’avvio della professione»: detta clausola non attenua l’onere della prova a carico dell’obbligato, al quale spetta dedurre o documentare precise circostanze dalle quali poter desumere il miglioramento delle condizioni economiche della moglie
Cass. civile ordinanza 3619, sezione Prima del 04-02-2022