Con l’assegno divorzile, non può farsi alcun ricorso alla funzione riequilibratrice dei redditi dei coniugi, non avendo essa alcuna funzione autonoma, non trovando né conferma nelle norme e non essendo più in linea con il contesto ordinamentale. L’assegno non deve essere più attribuito in modo automatico, bensì è necessario considerare anche le aspettative professionali sacrificate in base ad accordi tra i coniugi, per aver dato un contributo consistente alla formazione del patrimonio familiare e quindi non vi è più spazio per considerazioni basate sulla sola differenza reddituale tra i coniugi.
Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 31 gennaio 2022 n. 2811