Il giudice di merito che condanni i genitori al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio minore non è vincolato alla domanda delle parte e neppure alla eventuale disponibilità offerta al genitori obbligato al versamento di una somma e tanto perché la natura del diritto azionato conferisce al giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi più opportuni per il mantenimento del minore. Nella specie, ancorché il padre naturale avesse indicato in euro 300 mensili la propria disponibilità economica ai fini del contributo al mantenimento della figlia minore, i giudici del merito avevano fissato l’assegno mensile di euro 250.
Cassazione civile ordinanza 31 dicembre 2021 n. 42140.