con riferimento al reato di abbandono di persone minori o incapaci di cui all’art. 591 c.p., in relazione alla condizione di vecchiaia in cui versa la persona offesa e ai fini della sussistenza del reato in questione, è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso; con l’ovvio corollario che non vige una presunzione iuris et de iure di incapacità per vecchiaia, avuto riguardo al fatto che non si versa al cospetto di una condizione patologica bensì fisiologica che, conseguentemente, deve accertarsi in concreto quale meramente possibile causa di inettitudine fisica o mentale all’adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria. Il delitto in esame ricorre e risulta integrato concretamente anche nelle ipotesi in cui la condotta di abbandono non risulti definitiva o assoluta, ma soltanto relativa e temporanea, quando la vittima non risulti in grado di fronteggiare adeguatamente la necessità di assistenza, emergente dalla situazione concreta.