Deve essere rigettata la domanda di divorzio non avendo il coniuge richiedente allegato e dimostrato di aver fornito concreto ed utile contributo, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge, attraverso l’attuazione di scelte condivise implicanti la rinuncia ad occasioni di lavoro o l’esclusiva dedizione alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell’altro coniuge e non avendo diritto alla componente assistenziale del contributo economico laddove per libera scelta ha costituito una nuova famiglia.
Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza 37, sezione Civile del 12-01-2022