Tenuto conto della natura e della funzione dei provvedimenti in materia di solidarietà post coniugale, è legittima la modifica ovvero la revoca dell’obbligo di contribuzione, onde adeguare i provvedimenti al mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, verificatesi nel corso del giudizio. Va quindi revocato l’assegno di mantenimento previsto in primo tempo, in considerazione del collocamento in pensione dell’obbligato, il quale ha comportato una riduzione della sua capacità economica, restando ininfluente la persistenza di uno squilibrio tra le parti, laddove sussista l’adeguatezza dei mezzi di sussistenza e l’indipendenza economica del beneficiario, nonché accertata un’adeguata capacità lavorativa.
Corte Appello di Milano, sentenza 27 ottobre 2021