E’ pacifico in giurisprudenza – perché esplicito nel tenore letterale dell’art. 156 c.c. – che “il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.
Consegue da ciò che l’esborso locatizio, nel caso in esame, costituisce l’apprezzabile deminutio del tenore di vita in precedenza goduto, non compensato da altre fonti di reddito rispetto alla retribuzione percepita dalla moglie.
•Tribunale Ravenna, sentenza 4 gennaio 2022 n. 1 – Pres. Parisi, Giud. Rel. Gilotta