A seguito della cessazione della convivenza, il trasferimento al figlio della proprietà di un immobile non mette al riparo il genitore dal versamento dell’assegno di mantenimento. L’accordo, benché valido, e pure in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei genitori, non preclude al giudice che sia chiamato a valutarne la rispondenza agli obblighi di mantenimento del figlio, e che lo reputi inidoneo o insufficiente allo scopo, di integrarlo e/o di modificarlo. E nell’operare tale valutazione il giudice deve ispirarsi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole (art. 337 ter, 2° co., cod. civ.). Sicché, l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni non solo non incontra i limiti processuali ( costituiti dal dovere di rispetto del principio della domanda e del principio dispositivo) di cui all’art.112 cod. proc. civ., “ma, a maggior ragione, non può ritenersi subordinata alla salvaguardia dei patti liberamente stipulati dai genitori nell’esercizio della loro autonomia negoziale, il cui contenuto e la cui congruità formano per l’appunto oggetto di delibazione”.
Corte di cassazione, sentenza n. 663 del 13/1/2022