In tema di riconoscimento dell’assegno divorzile, nell’ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, occorre la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno.
Cass. Civ., Sez. I, sent., 31 dicembre 2021, n. 42145