L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la legge 54/2006, è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli. L’assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile; dunque, l’art. 337 sexies cod. civ. perde qualsiasi valenza nei riguardi del genitore non collocatario che occupa la casa
Cass. Civ., Sez. VI – I, ord. 20 dicembre 2021 n. 40903