L’obbligo di mantenere il figlio sussiste anche per l’ex coniuge che svolge dei lavori saltuari che non gli garantiscono un reddito fisso e costante. A meno che il genitore riesca a dimostrare che vive nella più completa indigenza: «In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 del Codice penale, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti».
Cass. penale sent. n. 45803/2021 del 13.12.2021