L’art 333 c.c. prevede che nel caso in cui la condotta del genitore sia pregiudizievole per figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore, potendo altresì disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.
In giurisprudenza si è affermato che legittimano l’adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare non solo gli abusi o i maltrattamenti commessi direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari.
Nel caso di specie i comportamenti violenti sono stati posti in essere dal fratello maggiorenne convivente, nei confronti dei genitori e della sorella. Va pertanto disposto ordine di allontanamento dalla casa familiare nei suoi confronti
Tribunale per i Minorenni di Caltanisetta, 2 marzo 2021