In materia di famiglia, la madre può chiedere in via esecutiva l’assegno di mantenimento per il figlio anche se nel frattempo il minore è andato a vivere con il padre. I fatti sopravvenuti al provvedimento di divorzio, infatti, non possono essere fatti valere dal debitore in sede di opposizione ma solo per ottenere la modifica delle condizioni stabilite.
Cass. civile ordinanza 37244, sezione Sesta – 3 del 29-11-2021