il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente (che convive con l’altro genitore) non può pretendere, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante. Non almeno fino a quando non c’è una specifica domanda da parte del figlio stesso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 aprile – 11 giugno 2021, n. 16589