In tema di separazione, ai fini della concessione dell’assegno di mantenimento, la dimostrazione dell’attuale condizione patrimoniale spetta al coniuge richiedente l’assegno e l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell’attualità, in particolare, alla possibilità per il richiedente di svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, alla posizione sociale e alle condizioni personali, di età e di salute
trib. Spoleto sentenza 21 aprile 2021