La domanda di accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente.
Il diritto va garantito, con modalità tali, però, da tutelare l’anonimato della donna erga omnes, anche verso il figlio, che potranno essere desunte dall’art. 93, d.lgs. n. 196 del 2003 […]
In particolare, la richiesta di accesso può essere accolta esclusivamente in relazione ai dati sanitari, non identificativi, relativi alla madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Cass. civile ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021