Nel disporre la misura dell’affidamento ai Servizi Sociali della prole minorenne, non pare necessario predeterminare la durata, dal momento che il provvedimento resta in essere fino a quando non si verifichino mutamenti nello stato di fatto, nei rapporti fra le parti, nell’atteggiamento dei genitori nei confronti della prole (e viceversa) atti a giustificarne la modifica, vigendo in materia di affidamento dei figli minori e mantenimento della prole e del coniuge vige il principio “rebus sic stantibus.”.
Corte App. Bologna sentenza 29 marzo 2021