in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta nella normalità dei casi una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce di regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Il tutto però cade se viene verificata, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale dal momento che emerge la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Cass. civile ord. 28 ottobre 2021 n. 30496