Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo oppure un credito illiquido di importo certamente superiore anche nel caso di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un credito alimentare, l’art. 447 comma 2 c.p.c. . Infatti ha natura alimentare solo il credito relativo al mantenimento del figlio
Cass. civile sentenza 26 maggio 2020 n.9686