In tema di separazione e divorzio, se il coniuge obbligato al mantenimento decede, la pensione di reversibilità si sostituisce all’assegno divorzile, a condizione però che quest’ultimo sia stato riconosciuto al momento della pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ovvero in sede di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere. In caso contrario, ad esempio se la morte del coniuge obbligato al mantenimento giunga prima della sentenza definitiva del giudizio di divorzio, non sussiste il presupposto per la concessione della pensione di reversibilità.