L’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione, giacché l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che infatti possono avvenire per svariate ragioni, con la conseguenza che l’onere della prova incombente sull’attore può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi i predetti elementi del fatto costitutivo della pretesa
nel caso di specie, il marito chiede la restituzione delle somme versate per accendere il mutuo finalizzato all’acquisto della casa coniugale (bonifico iniziale di € 50.000,00) e delle rate dello stesso, successivamente versate, fino alla data di udienza presidenziale di separazione, allegando che si tratta di somme versate alla moglie a titolo di prestito -che qualifica mutuo- con obbligo di restituzione. La moglie contestava che si sia trattato di prestiti con obbligo restitutorio; in particolare allegava che nulla risulta in ordine alla causale dei versamenti e che, pertanto, è onere dell’attore dimostrare che l’attribuzione patrimoniale è avvenuta a titolo di mutuo
Trib. Modena sent. 21 luglio 2021