Per far venir meno l’obbligo alla corresponsione dell’assegno è sufficiente l’esistenza di un rapporto pluriennale e consolidato con un nuovo compagno, caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza (nella fattispecie, l’ex coniuge perde il diritto all’assegno per aver diffuso sui social la relazione con il nuovo compagno).
Tribunale di Roma, sentenza 15973, sezione Prima Civile del 13-10-2021