La violazione del dovere di fedeltà può avvenire anche in mancanza dell’adulterio, quando il comportamento del coniuge si presti a verosimili sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell’onore dell’altro coniuge. In questo caso, si parla di “tradimento apparente”, che può costituire ragione di addebito nella separazione, laddove il contegno del coniuge infedele sia tale da ingenerare nei terzi e nell’altro coniuge un fondato timore di tradimento, tale da arrecare un pregiudizio alla dignità personale di quest’ultimo, attesa la sua sensibilità e l’ambiente in cui vive.
Tribunale di Firenze sentenza n. 1362/2021,