La misura dell’affidamento condiviso non va intesa nel senso che il minore dovrà trascorrere un tempo eguale con ciascun genitore, né avere una doppia residenza, né subire un’alternanza forzata, bensì richiama un maggiore impegno da parte di entrambi i genitori, una vera condivisione delle scelte formative ed educative.
Al cuore dell’affidamento va posta una maggiore responsabilizzazione dei genitori, siano essi separati o divorziati. Comune deve essere la linea educativa, comune l’impegno ad assecondare e guidare le scelte afferenti il minore.
Resta la necessità di situare una residenza prevalente, di provvedere alla assegnazione della casa, di prevedere un contributo al mantenimento da riconoscere al genitore domiciliatario.
Questo anche per scongiurare richieste strumentali di affidamento condiviso, mosse dall’esigenza di ridurre l’impegno economico, non meno del sottrarsi alle responsabilità che una genitorialità consapevole comporta
Tribunale di Termini Imerese, 1^ luglio 2021