la dichiarazione di adottabilità di un minore, «deve conseguire ad un‘indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell’esame la relazione con il minore nel suo sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore nell’art. 1 della l. n. 184 del 1983 ha stabilito in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone, tuttavia, un esame approfondito delle condizioni di criticità dei genitori e delle altre figure ex lege coinvolte perché disponibili all’affido e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento».
Inoltre, «la dichiarazione di adottabilità che consegue all’abbandono è una extrema ratio che deve fondarsi sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale».
Ne consegue che «non possono svolgersi valutazioni inattuali o gravemente incomplete sia perché non fondate su tutti gli elementi di valutazione disponibili, sia perché non conseguente ad indagini tecniche appropriate ai singoli casi».
Cass. civ., sez. I, ord., 14 settembre 2021, n. 24717