Per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, il dato essenziale è rappresentato dall’instaurazione, tra autore e vittima, di un rapporto connotato da reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza; se questo esiste e se, dunque, sussistano tra costoro strette relazioni dalle quali dovrebbero derivare rispetto e solidarietà, non è nemmeno necessaria una stabile o prolungata convivenza, potendo il reato configurarsi anche qualora la coabitazione sia di breve durata, instabile o anomala
Cass. penale sentenza 34838, sezione Sesta Penale del 20-09-2021