L’affidamento ai servizi sociali è una soluzione meramente residuale, prevedibile solo ove ciò concorra a ripristinare una condivisa bigenitorialità, a tutela dell’interesse del minore. Ed invero, nel raggiungimento di tale obiettivo acquistano ruolo fondamentale proprio i Servizi Sociali chiamati a supplire all’assenza dei genitori chiamandoli altresì ad intraprendere un percorso terapeutico volto all’affermazione del reciproco rispetto nella relazione col figlio.
Cass. civile ordinanza n. 24637 del 13 settembre 2021