In tema di affido dei minori l’elevato grado di conflittualità della coppia di genitori e una grave carenza delle capacità genitoriali devono essere indagate attraverso l’accertamento della veridicità dei comportamenti contestati al genitore, con i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, da motivare adeguatamente.
Nei giudizi in cui sia stata esperita C.T.U. medico-psichiatrica, il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale. Dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.
Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2021, n.. 13217