In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento. Così come il versamento diretto ad iniziativa del datore di lavoro dell’obbligato costituisce conseguenza immediata della richiesta della parte, l’adeguamento Istat dell’assegno è un effetto automatico dell’obbligo.
Tribunale di Napoli, sent. 29 luglio 2021 – Giud. Ciccarelli |