Ex moglie obbligata a versare all’ex marito invalido, e titolare di due sole pensioni integralmente impiegate per badante e affitto, un assegno divorzile di 5000 euro mensili
a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza di “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest’ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persone singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in modo non necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile
Cassazione civile ordinanza n. 22537/2021