Nel reato di abbandono di persone minori o incapaci l’elemento materiale è integrato da qualsiasi tipo di condotta, attiva od omissiva, che contrasti con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto attivo del reato, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, recandosi dai Carabinieri, aveva lasciato da sola la figlia minore di 5 anni all’interno della propria automobile).
Cass. Pen., Sez. V, sent. 19 luglio 2021, n. 27883