l’intera abitazione in comunione legale è pignorabile, anche se il debito è di uno solo dei coniugi: la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà».
Dopo la vendita giudiziaria dell’immobile, il coniuge estraneo avrà diritto ad ottenere «la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione» del bene al creditore procedente.
Cass. civile ord. n. 20845 del 21.07.2021