Per il ricorrente, il mantenimento del tenore di vita costituirebbe un obiettivo meramente tendenziale, da perseguirsi nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell’obbligato.
La Corte invece sottolinea che, nell’ambito della separazione personale, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi (cfr. Cass. n. 9915 del 2007; n. 12196 del 2017).
Pertanto, a differenza di quanto avviene in sede di divorzio, nella separazione (che “non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale“) occorre, quindi, accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Per la valutazione delle condizioni economiche delle parti, spiegano gli Ermellini, è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass. n. 13592/2006; n. 25618/2007).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha specificamente valutato i redditi del marito rilevando la sussistenza, “al di là di quanto formalmente dichiarato al fisco“, di una sua notevole capacità reddituale, tenuto conto non solo delle sue competenze professionali specifiche(commercialista con oltre 20 anni di anzianità di servizio), ma anche della cooperazione da lui prestata in favore di una società per l’organizzazione di corsi di formazione professionale.
La Corte ha tenuto, poi, conto del lavoro con la moglie, quale dipendente precaria, e ha ritenuto evidente la differenza reddituale,