L’assegno di mantenimento per i figli può essere ridotto quando il genitore obbligato ha altri bambini dalla nuova relazione: mutano infatti le condizioni economiche dell’onerato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 14175 del 12 luglio 2016, ha respinto il ricorso di una mamma e della figlia presentato contro la decisione con la quale la Corte d’Appello di Roma aveva ridotto il contributo da 500 a 400 euro al mese.
Per la Cassazione se è vero che la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall’ordinamento sovranazionale e se è vero altresì che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l’effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto.