Per il recupero delle spese condominiali nei confronti di due coniugi comproprietari in comunione dei beni, il condominio può agire anche solo nei confronti di uno, essendo i coniugi solidalmente responsabili e non sussistendo il litisconsorzio necessario.
Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo con una sentenza pubblicata il 4 luglio 2013:
l’obbligazione relativa alle spese condominiali relative a un immobile in comproprietà pro indiviso tra coniugi, va ragguagliata al valore millesimale della singola unità immobiliare in sé considerata, ovvero al valore del piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini, come espressamente stabilito dall’art. 68 Disp. Att. Cod. civ. in relazione agli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 cod. civ.; non va quindi divisa per quote tra coniugi.
Pertanto i “coniugi comunisti” sono solidalmente responsabili nei confronti del condominio, in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 cod. civ., secondo il quale “I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
L’articolo 67 delle Disp.Att. c. c. prevede, d’altronde, che i comproprietaria abbiano un solo rappresentante in sede assembleare, precisando che costui venga:”designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice”.
Tutto ciò considerato, il Tribunale di Palermo, riconoscendo che l’obbligazione gravante sui coniugi-comproprietari di un’unità immobiliare in condominio ha natura solidale, ribadisce due principi:
1) il condominio può chiedere a ciacuno l’adempimento per intero;
2) tra i proprietari pro indiviso di un immobile – e ciò indipendentemente siano coniugi o meno – non sussiste litis consorzio necessario in giudizio.
Fonte http://www.condominioweb.com/recuperare-le-spese-condominiali-coniugi.2204#ixzz30LINsGop
www.condominioweb.com