Niente assegno di divorzio per l’ex coniuge che, in sede di separazione, aveva ricevuto beni immobili e una cospicua somma di denaro, dando atto della propria autosufficienza economica.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26491 del 27 novembre 2013, ribadendo che il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio è esclusivamente la mancanza di mezzi (redditi, cespiti, utilità economiche) adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale: accolto quindi il ricorso di un costruttore che con l’accordo di separazione aveva liquidato alla moglie 730.000 euro, la quale si era tuttavia vista riconoscere dal Tribunale un assegno divorzile di 1000 euro mensili, confermato anche dalla Corte d’Appello.